Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.
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Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.
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pagato, purchè il rifiuto del pagamento sia constatato: 1° con atto autentico (protesto), oppure 2° con dichiarazione del trattario scritta
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la competenza per tale dichiarazione spetta al tribunale del luogo ove l'assegno è pagabile.
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Il protesto, ai sensi dell'articolo 45, può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e
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, dispensare il portatore dall'obbligo del protesto o della dichiarazione equivalente per esercitare il regresso.
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o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola « senza spese », lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali